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C.M. 23/03/2006 n. 902
- le modifiche possono riguardare esclusivamente: la misura dell'agevolazione richiesta, e le spese a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle stesse può variare solo in diminuzione; è, inoltre, possibile modificare, nei limiti di cui al precedente punto 3.11, le modalità di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;
-le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dall'altra documentazione di cui all'allegato n. 12 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo;
- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario;
-la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto attuativo;
-la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo può anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purchè sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalità, il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta. Le domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono utilizzare le predette modalità con l'ulteriore condizione che all'atto della richiesta di inserimento, ovvero della domanda riformulata, sia espressa formale rinuncia all'agevolazione concessa secondo lo schema di cui all'allegato n. 15. La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande non agevolate per le quali l'impresa ha confermato il reinserimento, di quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha richiesto il reinserimento e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 8, comma 4 del decreto attuativo.
5.6 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e della documentazione di cui all'allegato n. 12 da parte dell'impresa o, per i casi in cui è previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, alla presenza del piano descrittivo (in doppia copia) e della delibera di finanziamento bancario e/o della delibera della società di leasing; le banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica sia stata redatta tramite il software ministeriale e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'allegato n. 12, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.2 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, nonchè quella trasmessa oltre i predetti termini, non è considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonchè precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalità, valide per le domande, di cui al precedente punto 5.3, entro e non oltre quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria, ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interes- sata e, secondo il caso, al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore.
5.7 Accertata la regolarità e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema concordato con il Ministero. La banca concessionaria può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente: - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni; - la conformità della delibera di finanziamento ordinario e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, della delibera della società di leasing alle condizioni e allo schema di cui alla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; la delibera deve contenere specifico riferimento al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e alla valutazione economicofinanziaria dell'iniziativa svolta dal soggetto finanziatore e/o dalla società di leasing. Le banche accertano inoltre che la delibera abbia un importo ed una validità temporale compatibili con l'iniziativa e con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8; in mancanza di detta compatibilità, la banca concessionaria richiederà all'impresa una nuova delibera o conferma della delibera originaria che, in deroga a quanto previsto al punto 5.6 in merito alle richieste di integrazioni, dovrà pervenire, pena la decadenza della domanda, entro e non oltre quindici giorni prima del termine ultimo per l'invio al Ministero delle risultanze istruttorie. La banca concessionaria acquisisce, inoltre, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario sottoscritte dal soggetto finanziatore e/o dalla società di leasing ai sensi della citata convenzione; - la validità tecnica del programma, con particolare riferimento alla potenzialità degli impianti ed alle produzioni conseguibili per i programmi riguardanti i settori «Industria» e «Turismo» ovvero ai volumi di vendita previsti per i programmi riguardanti il settore «Commercio »; le banche concessionarie valutano, inoltre, la validità del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di quanto indicato nel piano descrittivo nonchè nelle specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda; - la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Le banche verificano, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile (si veda il punto
2.1); - la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi richiamata nel medesimo punto 1.1, ricorrendo, se è il caso tenuto conto di eventuali termini più restrittivi di cui al precedente punto 1.8 alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione del contributo in conto capitale di cui al punto 7.1; - l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa; - i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non può essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori. La banca concessionaria verifica altresì, con riferimento ai programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, che sussistano le condizioni stabilite al punto 2.3. La banca concessionaria può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato. L'istruttoria delle domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma. Le banche concessionarie inviano alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale danno informazione dell'esito istruttorio. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota (redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 16) è trasmessa anche alle regioni e alle province autonome competenti e indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e i dati proposti per il calcolo degli indicatori, così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la medesima nota è altresì trasmessa al soggetto finanziatore. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), le banche concessionarie, secondo le modalità indicate dal Ministero, trasmettono al Ministero stesso le risultanze istruttorie e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. i dati relativi alle domande definite con esito positivo. Per il computo del suddetto termine, non si considera il mese di agosto. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, informa il Ministero delle attività produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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